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Ordinanza 20/2025

Ordinanza di disciplina della circolazione sulla STRADA COMUNALE DENOMINATA “STRADA DEI CANNONI”

Data:
Lunedì, 14 Luglio 2025
Ordinanza 20/2025

Descrizione

IL SINDACO

 

PREMESSO che:

- sono terminati i lavori di rispristino del fondo stradale sulla strada comunale denominata “Strada ex Militare dei Cannoni”, nel tratto sterrato compreso tra la Colletta di Rossana e il Colle della Bicocca di Elva:

- durante il periodo invernale risulta in parte impraticabile alla circolazione pedonale e veicolare,

- nella suddetta strada intercomunale, non viene svolto il servizio di sgombero neve,

- le previsioni meteorologiche nei periodi invernali prevedono precipitazioni piovose e nevose,

- il fondo stradale a causa delle piogge e della neve, oltre a danneggiarsi col passaggio rende pericoloso il transito dei veicoli e delle persone con pericolo di incidenti;

RICHIAMATO il “Regolamento per l’accesso ed il transito ex strada militare dei cannoni di Busca (Località Colletta di Rossana) ad Elva (Colle della Bicocca)” approvato con D.C.C. n. 12 del 07/06/2025, per la disciplina del suddetto percorso;

RICHIAMATO il Certificato di regolare esecuzione lavori;

RITENUTO di dover emettere ordinanza di apertura e di chiusura al transito dei pedoni e veicoli ed eventuali prescrizioni da parte dei Comuni interessati per il tratto di strada di competenza, salvo prolungamento o revoca in base alle condizioni climatiche o di necessità;

RILEVATA l’opportunità al fine di tutelare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, di adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione lungo i tratti della strada interessata;

VISTI gli artt. 5-6-7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada;

VISTO il combinato disposto degli art. 107-109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati:

  1. L’apertura al transito del tratto di strada intercomunale, per la parte di competenza, denominata “Strada dei Cannoni” a partire dalle ore 00:00 del giorno 14/07/2025, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:
  • Periodo consentito al transito: 01 giugno – 31 ottobre
  • Giorni della settimana: dal lunedì alla domenica
  1. Disciplina della viabilità nel tratto compreso tra il colle della Ciabra e il Colle di Sampeyre
  • Giorni consentiti per pedoni e velocipedi: dal lunedì alla domenica
  • Giorni consentiti per gli autoveicoli e motoveicoli, il martedì e il giovedì, dalle ore 06:00 alle ore 21:00
  1. L’istituzione del divieto di transito nel suddetto tratto di strada intercomunale, per la parte di competenza (Fig. II 46 Art. 116):
  • dal 01 novembre al 31 maggio di ogni anno, a tutti i pedoni e veicoli, salvo prolungamento o revoca in base alle condizioni climatiche, e in caso di eventi meteorici
  • agli autobus, camper e roulotte
  • ai veicoli aventi una massa superiore a 2,5 t.
  • ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,20 m.
  • ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 5,50 m.
  • ai veicoli a motore trainanti rimorchi, salvo le deroghe disposte dal regolamento
  • Limite massimo di velocità 20 km/h (Fig. II 50 Art. 116)
  • Divieto di sosta su tutto il tratto di strada 0-24 ambo i lati (Fig. II 74 Art. 120)
  • L’apposizione della segnaletica di pericolo:
  • strada sdrucciolevole (Fig. II 22 Art. 93)
  • animali selvatici vaganti (Fig. II 25 Art. 95)
  • caduta massi (Fig. II 30 Art. 98)
  • banchina pericolosa (Fig. II 21 Art. 92)
  • discesa pericolosa (Fig. II 15 Art. 89)
  • salita rapida (Fig. II 16 Art. 89)
  • strada sterrata impervia e in quota, priva di segnaletica e protezione a valle (Fig. II 35 Art. 103)

 

  1. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:
  1. a) agli autoveicoli di proprietà dello Stato Italiano, degli Enti Locali con competenza amministrava e territoriale sulle aree servite dalla Strada tutta, delle Società che gestiscono servizi pubblici in concessione dagli Eni sopraindicati, purché utilizzati per ragioni di servizio;
  2. b) ai mezzi di soccorso e di Protezione Civile nell’esercizio delle loro funzioni;
  3. c) agli Agenti della Forza Pubblica, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza;
  4. d) soggetti autorizzati come da regolamento;
  • che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

 

AVVERTE

  • che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;
  • che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

  • che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge;
  • che la presente ordinanza venga inviata a:
    • UTC;
    • Stazione Carabinieri di San Damiano Macra;
    • Comando Carabinieri Forestale di Dronero;
    • Comuni interessati

 


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Ultimo aggiornamento

14/07/2025 11:56




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